Formazione
- Operatore Safety o personale di assistenza
- Operatore Security -> art. 5 del DM. 6\10\2009 e rettificata il 14\12\2016 – ASC, addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico intrattenimento.
Operatori iscritti all’Albo nell’elenco prefettizio con tesserino di riconoscimento di colore giallo - Corso rischio anti-incendio elevato
- Stewarding
Lo Steward, figura ampiamente conosciuta dagli amanti del calcio, è una professione regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Interno (DM 2019) introdotta nell’Ordinamento Giuridico italiano; è un incaricato di Pubblico Servizio che, con il supporto delle Forze dell’Ordine, si occupa di sicurezza degli Stadi.
LA FIGURA DELLO STEWARD NELLA REGOLAMENTAZIONE ITALIANA.
A seguito del DM 08/2019 ed aggiornamenti coloro che intendono svolgere l’attività di steward presso gli stadi devono frequentare dei corsi di formazione, per assicurare la corretta conoscenza nelle specifiche aree di intervento.
La metodologia formativa prevede, oltre ad una necessaria impostazione teorica, una cospicua area pratico-applicativa delle lezioni, con esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi analogici e reali, volti a stimolare un efficace coinvolgimento dei partecipanti e un effettivo processo di apprendimento.
Allegato A – DL 13/08/2019
- Età compresa tra i 18 e i 60 anni
- Certificato anamnestico e valutazione psico-attitudinale
- Assenza di daltonismo
- Assenza di precedenti penali o carichi pendenti
- Diploma scuola media inferiore
STRANIERI UE
- Conoscenza lingua italiana
STRANIERI NON UE
- Regolare permesso di soggiorno
- Casellario giudiziario rilasciato dal Consolato del Paese di origine, tradotto in italiano e legalizzato (art 49 DPR 200/67)
Chi completa il ciclo formativo inizia immediatamente a prestare servizio come Steward negli eventi direttamente da noi gestiti, con possibilità entro poche settimane di lavorare presso qualunque Stadio di Italia.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019 che modifica la precedente normativa in materia di “Organizzazione e servizio degli steward addetti negli impianti sportivi”. Tutte le società calcistiche professionistiche e quelle dilettantistiche che operano in impianti oltre 7500 posti non potranno utilizzare steward privi dei requisiti indicati nel decreto e nei numerosi allegati. Il decreto è entrato in vigore il 20 agosto 2019 con contestuale abrogazione del precedente decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007.
Il Ministero ha pubblicato anche una circolare esplicativa che sottolinea le principali novità.
Il decreto in sostanza detta regole precise sui requisiti minimi necessari e sulle modalità di selezione e formazione obbligatoria per l’attività di steward in servizio per le attività calcistiche professionistiche e per quelle dilettantistiche che operano negli impianti oltre 7500 posti. La formazione che sarà differenziata per diversi profili professionali, e potrà essere effettuata sia dalle società sportive e da società terze, che però dovranno essere in possesso di specifica attestazione e inserite in un elenco della Questura.
Le figure professionali previste sono le seguenti:
a) DGE – delegato per la gestione dell’evento ( in precedenza “responsabile della sicurezza”);
b) RF – responsabile di funzione ;
c) CS – coordinatore di settore ;
d) CU – capo unita’ ;
e) OS – operatore steward
Il decreto definisce in dettaglio anche le modalita’ di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo.
Nello specifico il corso sarà di 32 ore di teoria e di 24 ore di esercitazione pratica.
Le 32 ore saranno così articolate:
Area giuridica – approfondimento dei profili giuridici, dei compiti e della organizzazione degli steward, conoscenza della normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi.
Area ordine pubblico – conoscenza della normativa sull’Autorità di pubblica sicurezza, approfondimento delle problematiche connesse al governo e alla gestione dell’ordine pubblico, conoscenza del ruolo e dei compiti del Gos, conoscenza del regolamento d’uso dell’impianto ove prestano servizio e del piano di mantenimento delle sue condizioni di sicurezza, elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasioni di competizioni internazionali.
Area sicurezza – conoscenza delle tematiche relative alla prevenzione e all’attività antincendio, gestione dell’impianto sportivo, cenni sul pronto intervento sanitario e sulle tecniche di gestione delle masse.
Area psicologico-sociale – trattazione delle tematiche connesse alla consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale, alla conoscenza del mondo dei tifosi, alla psicologia sociale ed all’accettazione delle diversità e alla gestione dei conflitti, all’orientamento al servizio ed alla comunicazione nonché all’acquisizione di nozione base per la gestione dell’assistenza a persone diversamente abili.
Area tecnica – l’acquisizione delle nozioni, peculiari per ogni impianto, sulle sue caratteristiche costruttive e sulle modalità dell’ attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell’organizzazione dell’area adiacente allo stadio.
Le 24 ore di esercitazione pratica saranno invece svolte già all’interno dello stadio e durante l’evento partita.
La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti (art. 3, comma 7). Tale personale deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio.
I requisiti necessari per l’iscrizione nel predetto elenco sono stati definiti dal Ministro dell’Interno con decreto del 6 ottobre 2009 (Decreto Maroni). Tra i requisiti richiesti vi è anche l’obbligo di frequenza di un corso di formazione istituito dalle regioni.
La Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha approvato un Accordo contenente gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei corsi di formazione per il predetto personale.
Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti per l’erogazione dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, propedeutica all’iscrizione presso gli appositi elenchi istituiti di ciascuna Prefettura ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2009, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore a 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione, rilasciata dalla competente Autorità, comprovante il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. La conoscenza deve essere dimostrata attraverso un test d’ingresso.
Al termine del corso, con il superamento della prova teorica e avendo frequentato almeno il 90% delle ore previste dal corso, verrà rilasciata attestato valido alla richiesta di assunzione e di rilascio licenza prefettizia.
La durata è di 90 ore che normalmente sono così distribuite:
- lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 18.00 alle 23.00
- 2 sabati da 6 ore
- 1 giorno di test teorico e pratico
In base alle adesioni e alle eventuali richieste dei corsisti il calendario potrebbe subire delle variazioni per venire in contro alle esigenze del gruppo.